{"id":8,"date":"2023-06-30T11:24:12","date_gmt":"2023-06-30T09:24:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.danielelibertini.com\/aca\/?p=8"},"modified":"2023-06-30T16:10:31","modified_gmt":"2023-06-30T14:10:31","slug":"convivenza-di-fatto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.danielelibertini.com\/aca\/2023\/06\/30\/convivenza-di-fatto\/","title":{"rendered":"Convivenza di fatto"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Immobile e minori<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte (omissis).<br>Svolgimento del processo e motivi della decisione<br>La Cris Mar societ\u00e0 immobiliare S.r.l. conveniva in giudizio P. D. chiedendone la condanna al rilascio di un immobile adibito ad uso abitativo ritenuto occupato senza titolo dalla convenuta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019immobile era stato acquistato il 3 agosto 2006 dal proprio convivente R.R. che lo aveva gi\u00e0 rilasciato. La convenuta opponeva l\u2019inammissibilit\u00e0 della domanda perch\u00e9 lesiva dei diritti delle figlie minori, avute dal convivente, che abitavano con lei l\u2019immobile e rilevava che non era stata disposta la notifica della domanda al p.m. ex L. n. 54 del 2006. Chiedeva la sospensione del<br>procedimento in pendenza di giudizio davanti al Tribunale per i minorenni e nel merito affermava che la vendita era inefficace nei suoi confronti essendo stata accolta azione revocatoria da lei proposta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Infine evidenziava che il Tribunale per i minorenni aveva accolto la sua domanda di assegnazione della casa familiare in qualit\u00e0 di collocataria delle figlie minori. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda di rilascio ritenendo che il provvedimento di assegnazione della casa familiare non fosse opponibile a terzi perch\u00e9 non trascritto e comunque successivo di due anni al trasferimento della propriet\u00e0 del bene. Sull\u2019appello della convenuta la Corte d\u2019Appello ha confermato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti affermazioni:<br>\u2013 l\u2019azione proposta \u00e8 sottoposta al rito ordinario. Ne consegue l\u2019insussistenza di alcuna invalidit\u00e0 e lesione del contraddittorio;<br>\u2013 il fatto che nel rogito d\u2019acquisto sia scritto che l\u2019immobile viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova non sta ad indicare che fosse accettata da parte<br>dell\u2019acquirente l\u2019occupazione di terzi;<br>\u2013 il provvedimento di assegnazione della casa familiare non \u00e8 opponibile all\u2019acquirente perch\u00e9 l\u2019immobile \u00e8 stato acquistato anteriormente al predetto provvedimento in quanto la vendita \u00e8 datata 3 agosto 2006 ed il provvedimento di assegnazione \u00e8 del 15 novembre 2007.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il procedimento per rilascio \u00e8 stato introdotto con ricorso depositato il 26 novembre 2006 ovvero anch\u2019esso anteriormente al provvedimento di assegnazione in questione. In conclusione l\u2019alloggio \u00e8 stato venduto in data antecedente di circa tre mesi alla proposizione del ricorso per l\u2019affidamento dei minori e l\u2019assegnazione dell\u2019immobile come casa familiare; non \u00e8 infine contestato che il provvedimento di assegnazione non fu trascritto. Non \u00e8 applicabile alla specie n\u00e9 lo statuto della locazione n\u00e9 quello del comodato. Manca a tale ultimo riguardo la prova che il R. abbia rilasciato l\u2019alloggio prima di averlo venduto, in quanto nell\u2019ipotesi contraria egli non aveva titolo per lasciarlo in comodato alla convivente. L\u2019onere della prova al riguardo era in capo alla M.<br>Infine quanto alla consapevolezza dell\u2019acquirente dell\u2019occupazione dell\u2019alloggio non rileva secondo la Corte d\u2019Appello che la legale del R. fosse socia della Cris.Mar, n\u00e9 che sua figlia ne fosse l\u2019amministratrice dal momento che queste circostanze non determinano univocamente la conoscenza dell\u2019occupazione dell\u2019immobile.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Immobile e minori La Corte (omissis).Svolgimento del processo e motivi della decisioneLa Cris Mar societ\u00e0 immobiliare S.r.l. conveniva in giudizio P. D. chiedendone la condanna al rilascio di un immobile adibito ad uso abitativo ritenuto occupato senza titolo dalla convenuta. 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